CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 5
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE
In vigore dal 22 dic 1960
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma del raggruppamento delle categorie operaie; si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Hanno diritto al trattamento di cui al precedente comma i lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nelle categorie massime degli operai;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia, o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino o controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui trattasi - chiamati in seguito semplicemente lavoratori - sono distinti in due categorie:
Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comporti il necessario esercizio di un adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione nonché coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a b c e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni sopra specificate richieda un apporto di competenza tecnicopratica mia senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-5-3