CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 8
PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO
In vigore dal 22 dic 1960
Il passaggio da operaio ad intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianità del lavoratore nella azienda, l'anzianità per il servizio prestato come operaio sarà considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre come iniziato ex nuovo con la nuova qualifica, di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianità e dell'indennità di anzianità in caso di licenziamento (vedi chiarimento a verbale).
Indennità di anzianità in caso di licenziamento sarà liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalla regolamentazione per gli operai per il periodo in cui il lavoratore è appartenuto a tale categoria ed la base alle norme in vigore per gli intermedi per i] periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica. La liquidazione dei due periodi sarà pere riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-8-3