CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIIParte TERZA

Art. 10

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONI DI LAVORO

In vigore dal 22 dic 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' (punto 4°) disposta dall'azienda o dalle competenti autorità la retribuzione mensile (paga mensile, contingenza ed eventuale quota aggiuntiva di caropane), non subirà riduzioni). Fino a quando permarrà il contributo a favore della Cassa integrazione guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende ottempereranno agli obblighi di cui sopra integrando il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-10-2

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