CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 15
SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 22 dic 1960
Il lavoratore, per l'anzianità di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) ha diritto, per ogni biennio di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% per 12 bienni della sua carriera.
Tale aliquota - che fa parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti - è calcolata per gli scatti maturati dal 1 giugno 1952, sui minimi tabellari di paga mensile, aumentati della indennità di contingenza il vigore al momento dello scatto. Per l'anzianità fino al 31 maggio 1952 valgono le norme transitorie in appresso riportare.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè gli
aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici
maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti di anzianità già maturati debbono essere ricalcolati percentualmente sul minimo di paga mensile in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nell'ottavo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, sarà effettuato al termine di
ogni anno solare, con applicazione dal 10 gennaio successivo.
Per i lavoratori che prima della data di applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per l'assegnazione alla qualifica intermedia, si terrà conto, ai soli fini degli scatti di anzianità, del periodo di servizio prestato con
le anzidette mansioni successivamente al 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli
aumenti già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio a categoria superiore, sarà mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sarà rivalutato
ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle
categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Norme transitorie.
a) Per l'anzianità maturata sino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti già maturati rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. A decorrere dal 1 giugno 1952 devono inoltre
essere corrisposti dal lavoratore, per ogni scatto biennale, in
precedenza maturato, le seguenti quote forfettarie:
[
| Uomini | Donne
Intermedio di 1ª categoria | 370 | 325
Intermedio di 2ª categoria | 320 | 280
b) Con decorrenza dal 1 giugno 1954 le quote forfettarie di cui al
punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:
| Uomini | Donne
Intermedio di 1ª categoria | 15 | 13
Intermedio di 2ª categoria | 13 | 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-15-2