CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 9
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 22 dic 1960
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all' della regolamentazione per gli operai richiamata al precedente .
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per i lavoratori tecnici che partecipano al lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all' nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nei giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro eseguito nei giorni di festività infrasettimanali e nazionali si applica, quanto previsto all' della presente regolamentazione.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale (paga mensile di fatto compresi gli scatti di anzianità e contingenza) di fatto:
a) lavoro straordinario..................... 23% b) lavoro festivo........................ 50% c) lavoro domenicale con riposo compensativo:
1) per le ore normali di lavoro................. 20% 2) per le ore straordinarie................... 50% d) lavoro notturno non in turni avvicendati........... 50% e) lavoro straordinario o notturno in turni avvicendati..... 50%
salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'
della parte operai.
f) per il lavoro notturno in turni avvicendati si fa rimando
al precedente , salvo quanto previsto all'ultimo
comma dell' della parte operai.
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) per 180 tranne che si tratti di lavoratori adibiti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, mi qual caso la retribuzione mensile sarà divisa per 225, qualora l'orario di lavoro praticato sia quello massimo consentito (60 ore settimanali) dagli accordi interconfederali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-9-3