CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 15
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 15 dic 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell', comma 1°, lett. e) ed f), si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianità di servizio precedente al 1 gennaio 1938 la indennità di licenziamento verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 gennaio 1938, e portate da fasi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, amiche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, numero 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianità dal 1 gennaio 1938 al 31 dicembre 1945, la indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 gennaio 1938 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae, per i quali varrà la norma dell';
c) per l'anzianità che matura dal 1 gennaio 1949, indennità sarà liquidata nella misura dei 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
In relazione al disposto dell', l'indennità di contingenza verrà computata agli effetti della indennità di licenziamento a decorrere dal 1 gennaio 1945.
Se il viaggiatore o piazzista è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, e, se il viaggiatore o piazzista non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento quanto il viaggiatore o piazzista percepisca in conseguenza, del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' del presente Contratto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-15