CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 20

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 15 dic 1960
Fermo restando le annotazioni prescritte dalle disposizioni legislative vigenti sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione del viaggiatore o piazzista, all'atto della cessazione del di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il viaggiatore o piazzista ha svolto la sua attività nell'azienda, e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-20

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