CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 16

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 15 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte al viaggiatore o piazzista le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall' del presente Contratto: il 50 per cento quando il viaggiatore o pizzista non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio; il 75 per cento quando il viaggiatore o piazzista abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio, ma non i 10; l'intero trattamento quando il viaggiatore o piazzista, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 10 anni di servizio. L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per malattia o infortunio, e alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio. Lo stesso trattamento verrà usato ai viaggiatori o piazzisti che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo