CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 13
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 4 apr 1974
Le mancanze del viaggiatore o piazzista potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni, ma senza preavviso;
f) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il viaggiatore o piazzista che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, le quali, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera h).
Nei provvedimento di cui alla lettera f) incorre il viaggiatori o piazzista che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, razioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il viaggiatore o piazzista.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 marzo 1974 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1974 n. 89) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del contratto nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali 10 giugno 1952, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui prevede il licenziamento senza indennita' del dipendente colpevole di gravi mancanze"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-13