CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 10
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 15 dic 1960
Nei caso di malattia od infortunio, il lavoratore dovrà comunicare l'assenza entro le prime 24 ore e far pervenire all'azienda il relativo certificato medico non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza. In mancanza di tali comunicazioni, salvo i casi di provato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di fiducia dell'azienda stessa.
Al lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sarà riservato il seguente trattamento:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il lavoratore, che posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante 18 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera c) e durante 24 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera d), anche in caso di diverse malattie.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento del viaggiatore o piazzista, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al viaggiatore o piazzista di riprendere servizio, il viaggiatore o piazzista stesso potrà risolvere il contratto di impiego con il diritto alla sola indennità di licenziamento. Ove ciò non avvenga e la azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-10