CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 5

PERMESSI

In vigore dal 15 dic 1960
Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda. Al viaggiatore o piazzista che ne faccia domanda l'azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. Ai viaggiatori o piazzisti sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-5

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