CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 1

ASSUNZIONE

In vigore dal 15 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 10 GIUGNO 1952 PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI In Milano, addì 10 giugno 1952, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente, comm. Eugenio Rosasco, assistito dal Capo della Delegazione A. I., avv. Renzo Boccardi, dal prof. Marcello Andreoli, dall'avv. Giulio Balladore, e da una delegazione di rappresentanti industriali costituita dai signori: ing. Antonio Marzi, dott. Serafino Agostini, dott. Aldo Baro, dott. Michele Benedetti, avv. Belmiro Boni, rag. Giuseppe Carugati, dott. Pasquale Cirillo dott. Alberto Colli, comm. Enrico Codari, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Aldo Mesina, rag. Renzo Rossi, dott. Elia Saraceni, dott. Dino Stefani, e la FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI, RAPPRESENTANTI, VIAGGIATORI E PIAZZISTI, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Generale, sig. Ferruccio Rigamonti e dai Segretari Nazionali signori: Mario Casalgrandi, Genesio Scali: con la partecipazione dei Componenti il Comitato Direttivo del Sindacato di.Milano nelle persone dei signori: Pastori, Majocchi, Ganelli, Stella, Penzo, Gnocchi, Ferrari e signorina Bice Vitta; con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del suo Segretario Generale on. Fernando Santi e dai signori: dott. Guglielmo Rizzo, dott. Cimi o e dott. Bonaccini; nonché il SINDACATO NAZIONALE AGENTI, RAPPRESENTANTI, VIAGGIATORI e PIAZZISTI, aderente alla C.I.S.L., rappresentato agli effetti del presente contratto dal Segretario sig. Enrico Meneghelli e dal sig. Egidio Gallinella; con la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO, rappresentata dai Segretari Nazionali sig. Ugo Zino e sig. Giulio Pettinelli e dal componente il Consiglio Nazionale, sig. Emilio Ronchi, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Luigi Morelli, Segretario Generale aggiunto, assistito dall'ing. Salvatore Bruno. in Milano, addì 10 giugno 1952, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente, comm. Eugenio Rosasco, assistito dal Capo della Delegazione A. 1., avv. Renzo Boccardi, dal prof. Marcello Andreoli, dall'avv. Giulio Balladore, e da una delegazione di rappresentanti industriali costituita dai signori: ing. Antonio Marzi, dott. Serafino Agostini, dott. Aldo Baro, dottor Michele Benedetti, avv. Belmiro Boni, rag. Giuseppe Carugati, dott. Pasquale Girillo, dott. Alberto Colli, comm. Enrico Codari, avv. Giovanni Masoini, avv. Domenico Melocchi, dott. Aldo Mesina, rag. Renzo Rossi, dott. Elia Saraceni, dott. Dino Stefani; e IL SINDACATO NAZIONALE AGENTI, VIAGGIATORI, RAPPRESENTANTI E PIAZZISTI - (C.I.S.N.A.L), rappresentato dal suo Segretario sig. Sergio Filippucci; con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI - (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal sig. Enrico Bruni, si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i viaggiatori e piazzisti, dipendenti dalle aziende industriali del territorio nazionale. . ASSUNZIONE All'atto dell'assunzione l'azienda rilascerà al viaggiatore o piazzista una lettera dalla quale risulti: a) la durata dell'eventuale periodo di prova;. b) la qualifica, l'ampiezza del mandato conferito e della zona; c) il periodo di tempo minimo annuale per cui la azienda si impegna a tener in viaggio il viaggiatore; d) eventuali compiti del viaggiatore durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidati allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica; e) trattamento economico (stipendio, provvigione, diaria, rimborso spese, ecc.). All'atto dell'assunzione il viaggiatore o piazzista deve presentare: 1) la carta, d'identità; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge; 4) i certificati di lavoro per le occupazioni precedenti, che il lavoratore sia in grado di produrre. L'azienda potrà richiedere la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi e far sottoporre il lavoratore di nuova assunzione a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'azienda stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-1

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