CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 3
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 15 dic 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'.
Non sono ammesse nè la protrazione la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo Quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso, nè indennità.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al viaggiatore o piazzista sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il viaggiatore o piazzista si intenderà confermato in servizio.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-3