CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 4
FERIE
In vigore dal 15 dic 1960
Il viaggiatore o piazzista non in prova ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
15 giorni di calendario, in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario, in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni sino a 10 anni;
25 giorni di calendario, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni sino a 20 anni;
30 giorni di calendario, in caso di anzianità di servizio da oltre 20 anni.
Compatibilmente con le esigenze del servizio e tenendo conto dei desideri manifestati dal lavoratore, il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova ha diritto al pagamento delle ferie stesse in proporzione dei mesi di effettivo servizio prestato.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L'inizio delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di malattia o di preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-4