CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 7
TREDICESIMA MENSILITA
In vigore dal 15 dic 1960
Per ogni anno di servizio prestato, l'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità al viaggiatore o piazzista non in prova, pari alla retribuzione mensile percepita dal viaggiatore o piazzista la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-7