CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 11

SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 15 dic 1960
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Per la chiamata alle armi per obblighi di leva e per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge. Il lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, che all'atto della chiamata risulti in forza presso la, azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianità ai fini del computo della indennità di licenziamento, semprechè presti servizio per almeno sei mesi dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Terminato il servizio militare, il viaggiatore o piazzista dovrà presentarsi all'azienda nel termine di trenta giorni, salvo il caso di comprovato e riconosciuto impedimento. Non presentandosi nei termine suddetto, sarà considerato dimissionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-11

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