CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 14
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 15 dic 1960
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i viaggiatori o piazzisti di 1ª categoria, che, avendo superato il periodo di prove, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio: mesi 1; per i piazzisti di 2ª categoria: giorni 15;
b) per viaggiatori o piazzisti di 1ª categoria che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci giorni 45; per i piazzisti di 2ª categoria: giorni 30:
c) per i viaggiatori o piazzisti di la categoria che hanno raggiunto i dieci anni di servizio: mesi 2 e mezzo, per i piazzisti di 2ª categoria: giorni 60.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto ai viaggiatore o piazzista, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro concederà al viaggiatore o piazzista dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro, in rapporto alle esigenze della azienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il viaggiatore o piazzista già in servizio al 1 gennaio 1938, manterrà ad personam, l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione all'anzianità successiva al 1 gennaio 1038, venga a percepire per indennità di licenziamento di cui all' in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-14