CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 19
TRASFERIMENTO E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
In vigore dal 15 dic 1960
Il trasferimento dell'azienda è disciplinato dall'articolo 2112 Codice civile.
La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto ed in tal caso il viaggiatore o piazzista conserva, nei confronti della nuova azienda, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-19