CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 23
CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI
In vigore dal 15 dic 1960
Ferma la inscindibilità di cui all', le parti con il presente contratto non hanno però inteso sostituire le condizioni più favorevoli al viaggiatore o piazzista, salvo quanto disposto dal presente contratto in materia di indennità di licenziamento, di indennità di dimissioni e di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-23