CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 28

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 15 dic 1960
Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale. Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia, rimanendo le spese relative al trasferimento a carico della ditta. Il viaggiatore per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-28

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