CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 29

DIARIE

In vigore dal 15 dic 1960
La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituisce ad ogni effetto almeno per il 40 per cento parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta al viaggiatore, quando è in sede a disposizione dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente. Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente: a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria; b) se invece il viaggiatore, con consenso dell'azienda ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui alla lettera d) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-29

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