CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 30
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MANCATI VIAGGI
In vigore dal 15 dic 1960
Qualora il viaggiatore retribuito in tutto o in parte a provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale di cui all', il rapporto d'impiego si intenderà risolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-30