CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 26
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 15 dic 1960
Ai viaggiatori e piazzisti sono riconosciuti aumenti periodici di anzianità nel numero e nelle misure previsti dai contratti collettivi di categoria di industria cui appartiene l'azienda, alla stregua dei seguenti criteri:
a) per i viaggiatori e piazzisti la cui retribuzione sia costituita esclusivamente dalla provvigione o da altri elementi variabili, gli scatti di anzianità andranno a maggiorare i minimi garantiti di cui all', primo comma;
b) per i viaggiatori e piazzisti retribuiti esclusivamente a stipendio fisso, gli scatti di anzianità verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione.
Agli effetti della determinazione del numero degli scatti spettanti per l'anzianità pregressa ai viaggiatori e piazzisti attualmente in servizio presso l'azienda si fa riferimento a quanto stabilito al riguardo dai singoli contratti di categoria di industria: il trattamento relativo avrà decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto.
Dichiarazione a verbale Per i viaggiatori e piazzisti la cui retribuzione sia costituita in parte da stipendio fisso e in parte da provvigione o altri elementi variabili, per quanto riguarda il criterio di applicazione degli scatti stessi, si fa riferimento alla situazione individuale in atto o ad accordi diretti tra la ditta e il dipendente Interessato, entro i limiti di cui ai punti a) e b) del primo comma di cui al secondo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-26