CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 24

QUALIFICHE

In vigore dal 15 dic 1960
Agli effetti del presente contratto si ritiene: a) viaggiatore, l'impiegato, comunque denominato, assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per il collocamento di articoli trattati dalla medesima, sia che viaggi a proprie spese, come a spese della ditta, sia che abbia retribuzione fissa, oppure totalmente o parzialmente a provvigione, abbia o meno le spese a proprio carico; b) piazzista, l'impiegato, comunque denominato, assunto stabilmente da una ditta con l'incarico di collocare in una determinata città ed immediati dintorni gli articolo trattati dalla ditta stessa, comunque sia retribuito. I piazzisti si distinguono in piazzisti di 1ª e 2ª categoria. Si considera di 1ª categoria il piazzista che normalmente svolge in modo autonomo, come il viaggiatore, il lavoro affidatogli. Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, non esclude la qualifica di viaggiatore o di piazzista il fatto che questi, con consenso scritto della ditta dalla quale dipende, tratti anche articoli di altre ditte, previ opportuni accordi tra esse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-24

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