CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 21
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 15 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituito, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-21