CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 21
21 / 32INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 15 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituito, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-21