Art. 21 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 21

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 15 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituito, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-21