CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 18
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 15 dic 1960
In caso di morte del viaggiatore o piazzista si applicano le disposizioni dell'art. 2122 del Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-18