CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 17

PREVIDENZA

In vigore dal 15 dic 1960
A favore dei viaggiatori o piazzisti regolati dai presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza, mediante contributi mensili a carico delle aziende e dei viaggiatori o piazzisti, stabilito dal regolamento della previdenza 13 gennaio 1941 (pubblicato nel B.U.M.C. del 30 giugno 1941, fasc. n. 261 allegato 2422). Il contributo dovuto dal viaggiatore o piazzista verrà trattenuto dall'azienda all'atto della corresponsione della retribuzione e versato insieme a quello a suo carico secondo le norme fissate dal predetto regolamento di previdenza. Le presenti norme non si applicano ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi. Le norme predette non si applicano durante il periodo di prova: superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-17

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