CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 12
DOVERI DEL VIAGGIATORE O PIAZZISTA
In vigore dal 15 dic 1960
Il viaggiatore o pizzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
2) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore da quanto forma, oggetto delle sue funzioni nell'azienda nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma, di concorrenza sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio;
3) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-12