CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 27

PROVVIGIONI

In vigore dal 15 dic 1960
Qualora il viaggiatore o piazzista sia pagato in tutto o in parte con una provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine. Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta al viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65 per cento. Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con la spedizione al viaggiatore o al piazzista del conto relativo ed esibendo, ove occorra, copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, allo atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. Qualora il viaggiatore o il piazzista sia pagato in tutto o in parte a provvigione, avrà diritto di chiedere mensilmente degli acconti in misura non superiore a 3/5 delle provvigioni relative alle fatture spedite nel mese precedente, o in misura tale da realizzare l'importo di cui all', primo comma. Al viaggiatore o al piazzista retribuito totalmente o parzialmente a provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli, oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente viaggiatore o piazzista.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-27

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