CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 32
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 15 dic 1960
Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di anni tre: si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non sia stato disdettato - con lettera raccomandata - almeno tre mesi prima della decadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-32