CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali
Art. 20
20 / 32CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 15 dic 1960
Fermo restando le annotazioni prescritte dalle disposizioni legislative vigenti sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione del viaggiatore o piazzista, all'atto della cessazione del di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il viaggiatore o piazzista ha svolto la sua attività nell'azienda, e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-20