CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 17

DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 11 dic 1960
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, ferme restando le disposizioni di cui all' per il calcolo della paga oraria, restano convenute le seguenti definizioni: 1) minimo tabellare: minimo previsto dalla tabella di cui all' del presente contratto; 2) minimo di retribuzione: minimo di tabella più l'indennità di contingenza più aumenti derivanti dallo ove competano; 3) retribuzione di fatto: minimo di retribuzione più merito ed eventuale superminimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-17

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