CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 22

ANZIANITÀ CONVENZIONALE

In vigore dal 11 dic 1960
Ai lavoratori ex combattenti che abbiano prestato servizio sotto le armi in periodo di guerra e che non abbiano usufruito della conservazione del posto durante il suddetto servizio militare e non abbiano inoltre già goduto della concessione di cui ai presente articolo, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella misura di 6 mesi se il servizio militare carne sopra prestato sia stato pari o superare, a 6 mesi ma inferiore ad un anno, e nella misura, di un anno se il predetto servizio sia stato pari o superiore ad un anno. Il diritto alla predetta anzianità, sotto pena, di decadenza, deve essere debitamente documentato alla azienda dal lavoratore di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, e, dal lavoratore già in servizio, entro tre mesi dalla data in cui gli sarà consegnata dalla azienda copia del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-22

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