CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 19

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE

In vigore dal 11 dic 1960
Il pagamento delle competenze sarà effettuato secondo le consuetudini aziendali, quindicinalmente o mensilmente mediante buste od altri stampati individuali, su cui saranno specificati i singoli elementi che le compongono e le eventuali ritenute che le gravano. Nel caso che l'azienda, ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza, dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuata la paga; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazioni sulle competenze e sui relativi elementi costitutivi, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta ]a parte non contestata. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevute con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del, pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 5 giorni da quello di paga, affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento delle eventuali differenze. Trascorso tale periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno regolate con la paga del periodo successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-19

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