CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 24
TRASFERIMENTI
In vigore dal 11 dic 1960
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda situato in diversa, località, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda delle spese per il trasporto delle masserizie.
Gli verrà inoltre corrisposto limitatamente alla durata del viaggio, per sè e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso previamente concordato nei limiti normali delle spese di viaggio, di vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta gli sarà corrisposta se celibe: una indennità di trasferimento commisurata a 12 giorni della retribuzione di fatto che andrà a percepire nella nuova residenza se capo famiglia: detta indennità sarà commisurata a giorni 35.
L'indennità di cui sopra sarà ridotta rispettivamente a giorni 6 o a giorni 12 qualora, l'azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilità dell'alloggio nel luogo di destinazione.
Qualora il nucleo familiare convivente a carico del lavoratore sia composto di più di 3 persone oltre lui, verrà corrisposta dall'azienda, una indennità supplementare pari all'importo di tre giornate di retribuzione di fatto per ogni componente di detto nucleo, oltre il terzo, che con lui si trasferisce.
Il lavoratore avrà inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva ad personam, se più favorevole la retribuzione di fatto goduta precedentemente, ma non quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla normale indennità di liquidazione prevista dal presente contratto, preavviso compreso.
Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di trasferirsi in detta zona, non possono dare luogo a licenziamento.
Al lavoratore che viene trasferito per esigenza della azienda e che entro i 12 anni successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella, località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenute per tale rientro con gli stessi criteri fissati più sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio sempre che il rientro avvenga entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
La concessione di cui sopra avrà luogo anche se il licenziamento verrà disposto oltre il termine di 12 anni dalla data, del trasferimento qualora il lavoratore abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 60 anni di età.
Il trasferimento sarà comunicato al lavoratore con un mese di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-24