CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 21
PREMIO DI ANZIANITÀ
In vigore dal 11 dic 1960
Al lavoriatore che ha conseguito complessivamente, presso la stessa azienda, i periodi di anzianità di servizio sottoindicati compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una ai compimento del 15° anno di anzianità di servizio e l'altra, al compimento del 23° anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile di fatto - esclusa ogni indennità a qualsiasi titolo corrisposta - percepita all'atto della maturazione del diritto al premio.
Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza similare compreso il premio "fedeli alla miniera,".
Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, gli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora, il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa: è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza, dal lavoro.
Sarà invece computabile il periodo trascorso alle armi anche per chiamata alle armi per servizio di leva, semprechè a seguito di detta richiamata alle armi non sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, e cioè per le chiamate alle armi antecedenti alla legge 13 settembre 1946, n. 303.
Date le finalità e la natura del premio di anzianità, nel computo dell'anzianità utile agli effetti della concessione di esso, viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa azienda come operaio,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-21