CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 18
INDENNITÀ VARIE
In vigore dal 11 dic 1960
Indennità di miniera.
Ai lavoratori addetti a lavori in miniera sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 1900 per gli intermedi di 1° grado;
L. 1500 per gli intermedi di 2° grado.
Indennità testimoni. - È mantenuta integra la retribuzione di fatto dell'intermedio chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso l'intermedio, qualora debba allontanarsi dal posto o località di lavoro, ha diritto al trattamento previsto dall'.
Indennità zona malarica. - Al lavoratore destinato o trasferito dall'azienda da zona non malarica in zona malarica, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti.
Lavori pesanti e disagiati. - Ai lavoratori addetti alla sorveglianza e al controllo dell'esecuzione dei seguenti lavori pesanti e disagiati, verranno corrisposte, per il solo tempo di esecuzione, le sottoindicate percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare orario (1/180 del minimo tabellare mensile):
a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie
in opera............................. 11%
b) riparazioni all'interno di forni in ambiente
eccessivamente polveroso..................... 7% c) sorveglianza all'insaccamento................. 6%
d) lavori occasionali in particolari condizioni
di disagio per parziale immersione in melma o
polvere in vasche o fosse di elevatori e per
riparazioni interne di molini cotto, crudo
e carbone............................. 5% e) sorveglianza su ponti ad altezza elevata,
montati con canne Innocenti e simili............... 4%
f) riparazioni o cambio di funi eseguite su
teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori
vengano eseguiti in condizioni di particolare
disagio e all'esterno delle eventuali opere di
protezione e sicurezza...................... 6%
g) addetti nelle cave, al controllo di lavori di
avanzamento in galleria per l'apertura di nuove
bocche di scarico, quando sussistano condizioni
di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio,
o per condizioni di aereazione per le quali siano
prescritte dalla legge misure di correzione............ 7%
h) addetti al controllo della formazione delle
miscele di amianto in ambiente polveroso............. 5%
;
Chiarimento a verbale
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-18