CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 18

INDENNITÀ VARIE

In vigore dal 11 dic 1960
Indennità di miniera. Ai lavoratori addetti a lavori in miniera sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di: L. 1900 per gli intermedi di 1° grado; L. 1500 per gli intermedi di 2° grado. Indennità testimoni. - È mantenuta integra la retribuzione di fatto dell'intermedio chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso l'intermedio, qualora debba allontanarsi dal posto o località di lavoro, ha diritto al trattamento previsto dall'. Indennità zona malarica. - Al lavoratore destinato o trasferito dall'azienda da zona non malarica in zona malarica, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti. Lavori pesanti e disagiati. - Ai lavoratori addetti alla sorveglianza e al controllo dell'esecuzione dei seguenti lavori pesanti e disagiati, verranno corrisposte, per il solo tempo di esecuzione, le sottoindicate percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare orario (1/180 del minimo tabellare mensile): a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera............................. 11% b) riparazioni all'interno di forni in ambiente eccessivamente polveroso..................... 7% c) sorveglianza all'insaccamento................. 6% d) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere in vasche o fosse di elevatori e per riparazioni interne di molini cotto, crudo e carbone............................. 5% e) sorveglianza su ponti ad altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili............... 4% f) riparazioni o cambio di funi eseguite su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio e all'esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza...................... 6% g) addetti nelle cave, al controllo di lavori di avanzamento in galleria per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione............ 7% h) addetti al controllo della formazione delle miscele di amianto in ambiente polveroso............. 5% ; Chiarimento a verbale Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-18

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