CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 20
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 11 dic 1960
L'azienda corrisponderà cinque giorni prima di Natale, al lavoratore, una gratifica natalizia pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal compito della gratifica natalizia, fermo restando che dall'azienda sarà dedotto quanto a titolo di gratifica natalizia il lavoratore ha percepito dagli istituti previdenziali (INAM-INAIL).
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica suddetta quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Le frazioni di mese, comunque non inferiori a giorni 15, vengono computate come un mese intero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-20