CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 15
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 11 dic 1960
Il lavoratore, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato con la qualifica di intermedio, dopo il compimento del 20° anno di età, presso la stessa azienda (salvo quanto previsto dall' per il trasferimento in altra azienda), avrà diritto indipendentemente da ogni aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% da calcolarsi come in appresso per un massimo di 11 bienni.
Detta maggiorazione, che viene denominata a tutti gli effetti del presente contratto "aumento periodico", decorrerà dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio.
L'importo di ciascun aumento periodico è commisurato al 5% del minimo tabellare del grado a cui appartiene il lavoratore aumentato della indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione dello scatto, fermo restando quanto stabilito dall'accordo interconfederale del 14 giugno 1952.
Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza; il ricalcolo degli aumenti periodici si effettuerà al termine di ogni anno solare e avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè questi possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare sorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-15