CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 20
98 / 173GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 11 dic 1960
L'azienda corrisponderà cinque giorni prima di Natale, al lavoratore, una gratifica natalizia pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal compito della gratifica natalizia, fermo restando che dall'azienda sarà dedotto quanto a titolo di gratifica natalizia il lavoratore ha percepito dagli istituti previdenziali (INAM-INAIL).
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica suddetta quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Le frazioni di mese, comunque non inferiori a giorni 15, vengono computate come un mese intero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-20