CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 13

LAVORO A TURNI

In vigore dal 11 dic 1960
; La. Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni odi lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi. Entro i limiti dell'orario normale, il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dallo . Tuttavia, in considerazione del disagio risentito, ai lavoratori che prestano la loro opera in detti turni periodici sarà corrisposta una maggiorazione del 7% sulla retribuzione di fatto limitatamente per le ore lavorate durante i turni stessi. La percentuale di cui sopra non è cumulabile con le maggiorazioni per lavoro straordinario di cui all' intendendosi che la maggiore percentuale assorbe sempre la minore. La percentuale per il lavoro a turni assorbe fino alla concorrenza ogni altro trattamento che fosse in atto presso le aziende per la stessa finalità per cui viene corrisposta la percentuale suddetta. La percentuale indicata nel presente articolo si applica, per i cottimisti, sulla retribuzione di fatto aumentata del minimo di cottimo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-13

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