CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 23

COTTIMI

In vigore dal 11 dic 1960
Nel caso che l'azienda disponga il lavoro a cottimo; sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme. Le tariffe di cottimo dovranno essere determinate in modo da consentire all'operaio di normale capacità e operosità, nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile non inferiore al 7% oltre i minimi di paga oraria contrattuali. Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto nel precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, il suo guadagno di cottimo gli verrà integrato fino al raggiungimento di detto minimo. Agli operai interessati al lavoro a cottimo, dovranno essere comunicante per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito. La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi sarà fatta dall'azienda, agli operai che vi fi un o lavorato, in misura proporzionale ai rispettivi minimi di paga, base ed al numero complessivo delle ore singolarmente lavorate nell'esecuzione dei cottimo. Le tariffe di cottimo non si considereranno definitive se non dopo un periodo di assestamento, che in ogni caso non potrà superare un mese. Durante il periodo di assestamento, l'operaio sarà retribuito con lo tariffe in corso di assestamento, restando comunque ferma la disposizione di cui al terzo capoverso del presente articolo. Superato tale periodo, le tariffe si considereranno stabilizzate e non potranno essere variate, a meno che non si verifichino modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro: in tal caso si procederà alla determinazione delle nuove tariffe, che si considereranno stabilizzate dopo il periodo di assestamento più sopra previsto. Trascorso il periodo di assestamento, l'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo. I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, parteciperanno parzialmente ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo da valutarsi di comune accordo in sede aziendale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dall' (indennità di anzianità in caso di licenziamento e di dimissioni) del presente contratto di lavoro. L'azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'azienda e la dipendenza di mi lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari. Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di l'atti determinanti la tariffa di cottimo, e rimessa all'esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle Associazioni Nazionali di categoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-23

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