CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 18

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 11 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell' del presente contratto; b) le seguenti festività previste dagli della legge 27 maggio 1949, n. 260: le quattro festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); le seguenti tredici festività: 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) lunedi successivo alla Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) Assunzione della B.M.V. (15 agosto); 9) Ognissanti (1 novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) S. Natale (25 dicembre); 12) S. Stefano (26 dicembre); 13) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede lo stabilimento. Per le festività di cui al punto b) il trattamento economico è quello previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-18

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