CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 18
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 11 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell' del presente contratto;
b) le seguenti festività previste dagli della legge 27 maggio 1949, n. 260:
le quattro festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre);
le seguenti tredici festività:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) lunedi successivo alla Pasqua;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione della B.M.V. (15 agosto);
9) Ognissanti (1 novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) S. Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede lo stabilimento.
Per le festività di cui al punto b) il trattamento economico è quello previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-18