CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 15
INTERRUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 11 dic 1960
In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 30 minuti nella giornata.
IL lavoratore che si presenti al posto di lavoro e che per cause indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro o comunque, dopo averlo iniziato, dovesse interromperlo per un periodo superiore ai 30 minuti o definitivamente, avrà diritto, nel ciclo di ciascuna settimana, alla integrazione della retribuzione per le ore di lavoro perdute fino alla concorrenza di 1/4 dell'orario settimanale predisposto nello stabilimento o cava.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-15