CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 20
LAVORI A TURNI
In vigore dal 11 dic 1960
La, Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte festivi.
Il lavoro eseguito nelle ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall' (lavoro straordinario, festivo e notturno).
Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano in detti turni periodici, sulla, retribuzione degli stessi sarà applicata una maggiorazione del:
6,50% per le ore lavorate di notte;
2% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni sia nel caso di due turni).
Queste percentuali assorbono, fino alla concorrenza, ogni altro trattamento che venga corrisposto per la esecuzione del lavoro a turni.
Le percentuali indicate nel presente articolo si applicano, per i cottimisti, computando, computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all' (cottimi).
Gli operai turnisti addetti a lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dagli operai che debbono dargli il cambio.
In tal caso, la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
Qualora l'operaio turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo, egli avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla normale retribuzione maggiorata del 12%, conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla normale retribuzione maggiorata del 17%.
In ogni caso, però, l'azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare all'operaio il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva;
In difetto di tale comunicazione, il lavoro prestato nel giorno di riposo compensativo originario, sarà retribuito con la maggiorazione di festivo prevista dallo (lavoro straordinario festivo o notturno).
Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno come sopra assegnatogli in sostituzione del riposo compensativo, il lavoro prestato in tale giorno sarà, compensato con la maggiorazione di festivo, escluse le percentuali di cui al quest'ultimo comma; conservando però le maggiorazioni come sopra stabilite per il lavoro a turni, qualora egli venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-20