CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 16

RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 11 dic 1960
In caso di esigenze tecniche o produttive che comportino riduzione di lavoro, la Direzione dello stabilimento, prima di effettuare diminuzione del personale, procederà alla riduzione dell'orario di lavoro e, compatibilmente con le possibilità tecniche, alla formazione di turni di lavoro. In caso di sospensione totale del lavoro la cui durata superi i 15 giorni, è lasciata facoltà all'operaio di richiedere, alla scadenza del quindicesimo giorno, la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenuti accordi tra le Organizzazioni sindacali locali che prevedano l'esercizio di tale facoltà dopo un maggior periodo di tempo. All'operaio che, ai sensi del comma precedente, richieda la risoluzione del rapporto di lavoro, competerà l'intero trattamento, compreso quello relativo al preavviso, come nel caso di licenziamento non per motivi disciplinari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-16

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