CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 21
DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 11 dic 1960
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, restano convenute le seguenti definizioni:
1) Minimi di paga oraria: minimi di paga previsti dalla tabella di cui all' del presente contratto.
2) Paga individuale di fatto: paga attribuita ad personam ad ogni singolo operaio (minimi contrattuali più i cosiddetti superminimi).
3) Retribuzione: si intende costituita dai seguenti elementi:
a) paga individuale di fatto;
b) percentuale minima contrattuale di cottimo o utile medio di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito dai singoli articoli del presente contratto;
c) contingenza ed eventuale terzo elemento ove esista.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-21