paga individuale di fatto

Definizione data dalla norma indicata.

paga attribuita ad personam ad ogni singolo operaio (minimi contrattuali più i cosiddetti superminimi). 3) Retribuzione: si intende costituita dai seguenti elementi: a) paga individuale di fatto

Fonte: dpr-1960-10-02-1378art. clp-21
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