CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 26

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 11 dic 1960
In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta agli operai una gratifica natalizia nella misura di 200 ore di retribuzione, come previsto dall'accordo interconfederale 21 ottobre 1946, o da quelli eventualmente da stipularsi tra le Confederazioni. Per i cottimisti si farà riferimento, ai sensi del suddetto accordo interconfederale, al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica natalizia, titolo di gratifica natalizia il lavoratore ha percepito dagli Istituti previdenziali (INAM -INAIL). Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio saranno concesse tante frazioni di dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, e ciò a termini del citato accordo interconfederale. Agli effetti di cui sopra le ragioni di mese comunque non inferiori a giorni 15 verranno computate come mese intero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-26

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